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venerdì 19 agosto 2011

Una proposta di legge per la NATUROLOGIA


La Naturopatia – o sarebbe meglio dire la Naturologia, in quanto alla lettera significherebbe lo studio della natura e quindi dei rimedi naturali, e di conseguenza l’operatore si chiamerebbe il Naturologo - è una disciplina antica che intende insegnare le varie tecniche per ripristinare l’equilibrio energetico dentro di noi e per migliorare quello esistente, nella promozione di un migliore benessere.
Prende le mosse anche dalla scuola medica salernitana, che già dal XIII secolo ammoniva che per stare bene occorreva avere ”Mens sana in corpore sano” e cioè, diremmo oggi, una: ”Mentalità sana in un corpo sano”. La Naturopatia fa suo questo antico precetto e pertanto intende risvegliare l’attenzione di tutti, su quelle che sono le regole, i ritmi e le coordinate naturali per tentare di soffrire di meno, di vivere meglio e di garantirsi una serena vecchiaia.
le arti e discipline naturologiche o bio-naturali
sono un settore emergente con un ritmo di cresci-
ta particolarmente intenso e per questo degno di
attenzione.
In special modo nell’ultimo decennio si sono
affermate e diffuse, nella quotidiana realtà sociale,
numerose arti, attività, discipline, stili di vita, ge-
nerate dalla evoluzione e ricerca della cultura po-
polare, sociale e dall’afflusso di nuove esperienze,
esterne, generate dall’interscambio sempre più
attivo, tra culture e società di tutto il globo, grazie
al progresso tecnologico.
Dopo aver monitorato il territorio regionale e
nazionale ed esserci confrontati con realtà similari
già  inquadrate  in  altre  regioni  ed  in  Europa  ne
viene fuori un quadro estremamente eterogeneo e
complesso che necessita, da parte delle istituzio-
ni, di un’attenzione maggiore particolare.
Queste culture, arti e discipline si denominano
con nomenclature più o meno appropriate e spes-
so diverse o esotiche anche se nella sostanza
culturale ed applicativa sono simili; ciò crea, nel
cittadino e non solo, una confusione e difficoltà di
identificazione.
Nonostante  ciò,  queste  arti  e  discipline
naturologiche o bio-naturali, hanno in comune:
a)  il concetto, che è il “naturale”, da alcuni deno-
minato “biologico”;
b)  lo scopo, che è il miglioramento della qualità
della  vita,  stimolato  attraverso  conoscenze,
pratiche anche manuali e apporto integrativo di
elementi naturali.
Per cui si suggerisce di mantenere il termine
naturale  e  di  utilizzarlo  per  identificare  questo
eterogeneo  insieme  di  nomi,  definizioni,  arti  e
discipline.
Poiché ogni attività umana è innanzitutto cultu-
ra, si suggerisce il conio del termine “Naturalogia”
o “Naturologico”.
Quindi la naturalogia o il naturologico è quel
settore che raccoglie in un unico insieme quanto
sia studio, ricerca, cultura, arti pratiche, prassi e
tecniche esercitate per favorire il raggiungimento,
il miglioramento e la conservazione del benessere
globale della persona.
Perciò si consiglia la identificazione della figu-
ra del “Naturologo” come termine generale e di
categoria  per  gli  operatori  del  settore,  così  da
creare una identità professionale oltre che favorire
ad identificare con nomi aggiuntivi le varie attività,
discipline e quanto altro in questo ambito, in modo
da non generare confusione nel cittadino, in parti-
colare, per le denominazioni che attualmente, in
uso comune, sono portatori di espressioni come
terapeuta, terapia o terapico che iducono a pensa-
re a cure di tipo medico o sanitarie, oppure bio,
biologico, in riferimento a quanto già è identificato
con questi termini.
Credo opportuno ribadire che la naturalogia e
le arti o discipline o specializzazioni esercitate dal
naturologo si prefiggono una identità salutistica
precisa e distinguibile da ogni altra attività profes-
sionale nel contesto della salute e del naturale.
Quindi la naturalogia e le discipline o specia-
lizzazioni esercitate dal naturologo non si prefig-
gono la cura di patologie, non sono riconducibili
alle attività di cura e riabilitazione, né ad attività di
prescrizione di dieta, né di attività già disciplinate
da  leggi  come  attività  estetica,  tatuaggio,  pier-
cing, ecc.
Le discipline del benessere, arti e discipline
naturologiche  o  bio-naturali  di  cui  si  occupa  la
naturalogia ed il naturologo, anche nella loro diver-
sità ed eterogeneità, si riconoscono e sono fonda-
te su alcuni principi essenziali e guida come:
a)  approccio  globale  alla  persona  ed  alla  sua
condizione;
b)  avere come scopo il miglioramento della quali-
tà di vita, che si consegue anche attraverso
stimolazione delle risorse vitali della persona,
anche con manipolazioni, massaggi, pressioni
e sollecitazioni a livello dermico;
c)  educazione a stili di vita psico-bio-fisici salubri,
ad abitudini alimentari sane, alla integrazione
alimentare, al migliore rendimento della strut-
tura e resistenza allo sforzo ed alla maggior
consapevolezza dei propri comportamenti per
il rispetto proprio e dell’ambiente;
d)  non interferenza nel rapporto medico-paziente
ed astensione dal ricorso all’uso e prescrizio-
ne  dei  farmaci  di  qualsiasi  tipo,  in  quanto
estranei alla competenza del naturologo;
e)  per il naturologo il possesso di adeguata for-
mazione che lo identifica come figura profes-
sionale, che gli permetta di rafforzare la sua
opera educativa ed evolutiva, per favorire la
piena e consapevole assunzione di responsa-
bilità di ciascun individuo in relazione al proprio
stile  di  vita  e  stimolare  le  risorse  vitali  della
persona, intesa come entità globale ed indivi-
sibile.
Questa  legge,  come  già  in  altre  Regioni,
Emilia Romagna, Toscana, Lombardia ecc., vuole
dare risposta, a quattro esigenze:
1)  dare un nome a tutto un settore così da essere
immediatamente visibile e distinguibile;
2)  identificare  le  strutture  ed  entità  associative
operanti in questo settore dando loro la possi-
bilità di interagire ed orientarsi nel reciproco
rispetto in modo che ognuna persegua la didat-
tica e la formazione in modo orientato;
3)  riconoscere o istituire la figura professionale
del “Naturologo” quale operatore delle arti e
discipline naturologiche o bio-naturali
4)  tutelare  il  cittadino  nella  qualità  ed  efficacia
delle attività e degli operatori in queste disci-
pline.
Al momento, le arti e discipline naturologiche o
bio-naturali,  largamente  praticate,  sono  regola-
mentate solo sotto il profilo economico e fiscale,
ciò, però, non tutela il cittadino sulla qualità del
servizio, neanche sotto il profilo culturale.
A  fronte  di  richiesta  sempre  più  grande  ed
elevato aumento dei praticanti (a volte improv-
visatori), corre obbligo a questa istituzione, che ha
come compito fondamentale quello di garantire ai
cittadini la tutela nei diversi interessi, di istituire,
almeno, organismi di controllo il cui compito sia
verificare che le attività per il pubblico siano con-
formi alle regole e alle categorie culturali su cui si
fonda la società.
Per questo è necessario un controllo ed una
regolamentazione pubblica. Questa è la finalità di
questa legge che definisce negli articoli:
articolo 1: finalità;
articolo 2: definizioni e principi in riferimento
alla definizione di naturalogia e di naturologo;
articolo 3: profilo professionale e competenze;
articolo 4: funzioni e compiti della Regione con
cui l’istituto regionale dispone organi di rappresen-
tanza e di governo con un comitato di rappresen-
tanza e con la istituzione di appositi registri per gli
enti di formazione e i professionisti;
articolo 5: composizione e compiti del comi-
tato;
articolo 6: compiti delle commissioni specifi-
che di disciplina;
articolo 7: registro dei naturologi ed operatori in
discipline bio-naturali;
articolo 8: registro degli enti di formazione;
articolo 9: iter formativo;
articolo 10: intese interregionali;
articolo 11: norme di salvaguardia;
articolo 12: forme di intervento regionale;
articolo 13: norma finanziaria;
articolo 14: norme transitorie.REGIONE  MARCHE — 4 — CONSIGLIO REGIONALE
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VIII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI
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Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, nel promuovere la qualità della
vita delle persone, migliorare le attività tese alla
conservazione della salute, del benessere ed as-
sicurare ai cittadini, che intendono accedere al-
l’apprendimento e all’esercizio corretto e profes-
sionale  delle  stesse  pratiche  finalizzate  al  rag-
giungimento del benessere, individua con la pre-
sente legge le strutture didattiche e le attività, di
seguito denominate arti e discipline naturologiche
o bio-naturali o discipline del benessere.
2. Tali attività e studi hanno per finalità il man-
tenimento ed il recupero dello stato di benessere
della persona, non hanno carattere di prestazioni
sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali d del-
l’individuo con metodi ed elementi la cui efficacia
sia stata verificata nei contesti culturali e geografi-
ci in cui le discipline sono sorte o si sono sviluppa-
te o dalla tradizione popolare accettate o pratica-
te.  Tale  insieme  ha  una  caratteristica  socio-
culturale comune che da sempre è stata popo-
larmente identificata come “naturale”, sia nel terri-
torio italiano che nella comunità europea, per cui
di fatto si può definire con “Naturalogia” o “Natu-
rologia”, studio del naturale, da cui il termine di
“Naturologo” per gli operatori del settore. Questa
definizione del contesto didattico-filosofico e pro-
fessionale operativo, oltre a dare una identità spe-
cifica  alla  tradizione  evolutiva  popolare  ed  alla
professione, pone, anche, una immediata lettura
delle arti, attività e discipline del benessere o bio-
naturali differenziandole dalle discipline a presta-
zioni  sanitarie,  perché  non  contengono  termini
come terapia, da altri contesti, perché non con-
tengono suffissi che possano far pensare al conte-
sto delle culture biologiche o similari.
Art. 2
(Definizione e principi)
1. Per naturologia si intende l’insieme dei con-
cetti, studi, arti, pratiche, tecniche, metodi e mo-
delli di vita e comportamenti inseriti nel concetto
del naturale, che sempre più si evolve, per garanti-
re o migliorare la qualità della vita.
2.  Il  naturologo  è  un  operatore  salutistico  o
della salute o del benessere, non sanitario, che
utilizza la naturologia, arti e pratiche, che stimola-
no o aiutano le risorse naturali dell’individuo, mira-
te  al  fisiologico  stato  di  salute-benessere,  alla
difesa ed al ripristino delle migliori condizioni della
persona, alla integrazione armonica negli stati diREGIONE  MARCHE — 5 — CONSIGLIO REGIONALE
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VIII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI
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disagio  psicofisico  e,  quindi,  tecniche  o  cono-
scenze volte a generare una migliore qualità della
vita.
3. Il naturologo opera nei seguenti ambiti:
a)  educativo: educare le persone a conoscere e
gestire il proprio equilibrio psicofisico indican-
do i comportamenti più idonei da seguire;
b)  preventivo: riconoscere in stili di vita inadeguati
la causa sempre più frequente di un peggiora-
mento della qualità della vita ed insegnare ai
clienti stili di vita e metodiche per il recupero
ed il mantenimento di condizioni di benessere;
c)  assistenziale: aiutare il cliente o il dolente a
riconoscere i propri eventuali squilibri psico-
fisico-emozionali o predisposizioni ad essi e
proporre ed applicare metodiche dolci o prassi,
per favorire il ripristino fisiologico dell’equilibrio
e del benessere secondo una visione naturo-
logica globale della persona.
Art. 3
(Profilo professionale e competenze)
1. Il naturologo è in possesso di un diploma
conseguito presso un istituto pubblico o privato
accreditato, al termine di un percorso formativo
quadriennale di 3.200 ore, di cui 200 di pratica,
dopo il superamento di verifiche annuali e di un
esame finale con discussione di una tesi e conse-
guente valutazione di merito.
2. Il naturologo accompagna, indirizza e pro-
muove l’individuo al benessere e al mantenimento
della salute attraverso:
a)  l’osservazione e la definizione del terreno e
della costituzione psico-bio-fisica per una valu-
tazione naturologica del cliente;
b)  l’educazione e l’informazione su:
1)  alimentazione ed integrazione naturale;
2)  igiene;
3)  attività fisica;
4)  stili di vita;
c)  l’educazione all’abitare secondo principi di ar-
chitettura organica ed ecologica ed in armonia
con l’ambiente;
d)  l’utilizzo  di  tecniche  psico-bio-fisiche  quali  il
massaggio, il rilassamento e la respirazione;
e)  l’utilizzo di metodi o preparati o rimedi della
fitoterapia, di integrazione o di orientamento
alimentare, di olii essenziali per uso interno ed
esterno, di floriterapia, spagiria o di quanto non
sia registrato come farmaco;
f)   lo stimolo delle potenzialità di auto guarigione
dell’organismo;
g)  lo sviluppo nel soggetto di una presa di co-
scienza delle proprie dinamiche relazionali e
conflittuali.REGIONE  MARCHE — 6 — CONSIGLIO REGIONALE
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3. Le pratiche svolte dal naturologo non hanno
carattere  di  prestazioni  sanitarie  ed  anche  se
hanno una rilevazione di dati ed osservazioni per
finalità orientative non si prefiggono la diagnosi, la
cura e la riabilitazione di patologie specifiche, né
la prescrizione di farmaci o diete.
4. Il naturologo opera di norma come libero
professionista o in centri di benessere, palestre,
centri fitness, centri estetici, strutture termali e di
balneazione ed in ambiti anche propri e in coeren-
za con le competenze di cui al presente articolo.
Art. 4
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Per realizzare le finalità dell’articolo 1, entro
novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale istituisce presso l’as-
sessorato alla formazione e lavoro il Comitato di
coordinamento regionale per la didattica delle di-
scipline naturologiche e bio-naturali (CCR), di se-
guito denominato Comitato, come organo di rap-
presentanza e controllo della didattica e attività
delle arti e discipline naturologiche o bio-naturali.
Il Comitato è istituito secondo i principi di sussi-
diarietà, partecipazione e responsabilità, con cura
di garantire, tra i suoi componenti, la più ampia
pluralità di discipline, di metodiche e scuole che
siano congrue ai principi ed alle finalità ispiratrici
della legge. Elabora e stabilisce i requisiti di ac-
cesso,  i  criteri  di  funzionamento,  le  modalità
di elezione dell’organo di governo del Comitato
stesso.
2. In accordo con il Comitato, la Giunta identi-
fica e regolamenta, con propria delibera, le varie
discipline.
3. Istituisce il registro regionale degli enti di
formazione per operatori in arti e discipline naturo-
logiche o bio-naturali.
4. Istituisce il registro regionale degli operatori
in arti e discipline naturologiche o bio-naturali.
Art. 5
(Composizione e compiti del Comitato)
1. II Comitato è composto da:
a)  un rappresentante operatore, per ogni discipli-
na bio-naturale, presente sul territorio regiona-
le e operante da non meno di tre anni, con
titolo  preferenziale  legato  ad  abilitazione,  a
partita IVA, a diploma riconosciuto, al maggior
numero di anni di professione ed attestati;
b)  un  rappresentante  per  ogni  associazione  di
operatori e per ogni ente di formazione, asso-
ciazione o consorzio di enti, per la formazione
in naturologia o in discipline bio-naturali, che
abbia rilevanza regionale, pubblico o privato,
che  abbia  organizzato  corsi  della  durata  diREGIONE  MARCHE — 7 — CONSIGLIO REGIONALE
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almeno  un  anno  o  che,  se  privato,  sia  sul
territorio da almeno dieci anni o non meno di
quattro anni (fa fede la data di costituzione).
I rappresentanti di cui alle lettere a) e b) in sintonia
con le direttive europee recepite dallo Stato, con-
corrono all’elezione per la costituzione dell’organo
di governo, Comitato di coordinamento regionale,
in cui è loro garantita una rappresentanza maggio-
ritaria.
2. La composizione del Comitato può essere,
di volta in volta, integrata dalla Giunta regionale
con la presenza di suoi rappresentanti scelti tra:
a)  esperti in formazione e lavoro, assistenza, sa-
nità e ricerca universitaria;
b)  rappresentanti di associazioni di famiglie;
c)  rappresentanti di associazioni di consumatori.
3. Il Comitato, in coerenza con le finalità della
legge, opera al fine di:
a)  stabilire regole deontologiche comuni alle varie
discipline; proporre iniziative tese a valorizzare
l’attività degli operatori anche nell’ambito extra
regionale;
b)  valutare la validità delle discipline esistenti e di
quelle emergenti ai fini del loro riconoscimen-
to;
c)  istituire commissioni specifiche per ogni disci-
plina, attività e settori stabilendone funzioni e
regolamenti, nominandone i componenti scelti
tra gli appartenenti alla stessa disciplina, attivi-
tà e settore;
d)  verificare e convalidare le scuole di formazione
professionale  che  volessero  essere  ricono-
sciute dalla Regione in conformità ai criteri e
alle qualifiche stabilite dalle specifiche com-
missioni;
e)  verificare e convalidare le decisioni delle com-
missioni in merito all’ordinamento delle disci-
pline;
f)    istituire un comitato di probiviri per dirimere le
controversie interne al Comitato ed alle com-
missioni;
g)  istituire un organo di autocontrollo sulle attività
professionali e formative delle varie discipline.
h)  salvare dalla scomparsa, inquadrare e organiz-
zare nel sociale, con commissioni apposite o
delegando e sostenendo strutture già costitui-
te con questa prerogativa, metodiche psicofi-
siche anche se non ancora riconosciute dalla
scienza, ma che hanno impatto sociale, cultu-
rale  o  necessità  di  regole,  professionalità  e
controllo nel comportamento per tutelare il cit-
tadino che desidera utilizzarle o applicarle;
i)   svolgere  funzioni  di  supporto  tecnico,  ed  in
particolare:
1)  propone i contenuti dei programmi dei per-
corsi formativi nelle diverse discipline;REGIONE  MARCHE — 8 — CONSIGLIO REGIONALE
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2)  elabora i criteri di valutazione dei percorsi
formativi e dei programmi di aggiornamento
degli enti di formazione;
3)  partecipa alla definizione dei requisiti per
l’iscrizione nei registri di cui agli articoli 7
e 8;
4)  valuta le domande di iscrizione;
5)  promuove iniziative volte alla salvaguardia,
alla correttezza ed alla qualità delle presta-
zioni  nel  rispetto  delle  regole  comporta-
mentali stabilite in sintonia con le associa-
zioni di settore;
6)  formula proposte e pareri inerenti agli inter-
venti regionali volti a salvaguardare la tutela
del rapporto tra naturologi ed utenti;
7)  propone iniziative tese a valorizzare l’attivi-
tà degli operatori anche nell’ambito extra
regionale.
4. I componenti e i compiti del Comitato pos-
sono essere modificati, per motivate ragioni, su
proposta dell’assemblea del Comitato, con delibe-
ra di Giunta.
Art. 6
(Compito delle commissioni
specifiche di disciplina)
1. La commissione di cui all’articolo 5, comma
3, lettere c), h), ha il compito di regolamentare il
settore specifico di sua competenza secondo le
funzioni e i modi stabiliti dal governo del Comitato.
Le sue decisioni devono essere valutate e convali-
date dal governo del Comitato stesso.
2.  La  commissione  deve  essere  composta,
ordinariamente, da esponenti della stessa disci-
plina  ed  in  essa  devono  essere  rappresentate,
nella forma più ampia possibile, le varie scuole di
pensiero.
Art. 7
(Registro dei naturologi
ed operatori in discipline bio-naturali)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1,
è istituito il registro regionale naturologi ed opera-
tori in discipline bio-naturali, con elenchi per tecni-
ci e specialisti, suddiviso in sezioni corrispondenti
alle diverse discipline, di seguito denominato regi-
stro.
2. Al registro possono iscriversi coloro i quali
abbiano seguito percorsi formativi riconosciuti dal-
la Regione in base a criteri definiti dal comitato
tecnico scientifico e dagli accordi stipulati dallo
Stato nell’interscambio internazionale.
3. L’iscrizione nel registro non costituisce co-
munque condizione necessaria per l’esercizio del-
l’attività sul territorio regionale da parte degli ope-
ratori.REGIONE  MARCHE — 9 — CONSIGLIO REGIONALE
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VIII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI
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4. L’istituzione presso la Giunta regionale dei
registri  di  cui  al  presente  e  successivo  articolo
non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 8
(Registro degli enti di formazione)
1.  E’  istituito,  presso  la  Giunta  regionale,  il
registro  regionale  degli  enti  di  formazione  in
naturologia o in discipline bio-naturali.
2. L’iscrizione nel registro costituisce condi-
zione per l’accreditamento degli enti di formazione
in naturologia o in discipline bio-naturali, pubblici e
privati, in possesso degli standard qualitativi e dei
requisiti organizzativi stabiliti in ambito regionale,
nonché per il riconoscimento dei percorsi formativi
gestiti dagli enti medesimi.
Art. 9
(Iter formativo)
1. Il titolo viene rilasciato da enti di formazione
pubblici, regionali, associazioni o privati accredi-
tati, od in associazione fra loro, al termine di un
iter formativo.
2. L’individuazione dei requisiti di accesso ai
percorsi per naturologo o operatore in discipline
bio-naturali e l’eventuale riconoscimento di crediti
formativi per la riduzione della durata dei percorsi
si effettua in coerenza con quanto previsto dalle
leggi europee, di Stato e regionali o successivi
provvedimenti di attuazione in merito a figure pro-
fessionali, qualifica e standard formativi.
3. Il percorso formativo si articola in un corso
base iniziale e propedeutico di almeno 400 ore,
con approfondimenti specifici in indirizzi individua-
ti con delibera della Giunta regionale su proposta
del Comitato di cui all’articolo 5. Questo percorso,
che  termina  con  una  valutazione  finale,  è  indi-
spensabile per chi non fosse in possesso di diplo-
ma  o  maturità  o  che  abbia  maturato  sufficienti
crediti lavorativi. Dopo questo corso e comunque
per  tutti  è  istituito  colloquio  di  ingresso  all’iter
formativo.
4. Nell’ambito di queste attività ed iter formativi
per arti e discipline naturologiche o bio-naturali
sono individuate tre tipologie:
a)  attività che implicano una preparazione post-
maturità  superiore  di  almeno  o  superiori  a
3.200  ore  (quattro  anni)  di  studio  +  200  di
pratica;
b)  attività che implicano una preparazione post-
maturità  superiore  di  almeno  2.400  ore  (tre
anni) di studio + 200 di pratica;
c)  attività che implicano una preparazione post-
maturità di almeno 800 ore di studio +200 di
pratica.REGIONE  MARCHE — 10 — CONSIGLIO REGIONALE
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VIII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI
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Art. 10
(Intese interregionali)
1. La Regione promuove la conclusione di ap-
posite intese con le altre Regioni per il reciproco
riconoscimento dei percorsi formativi, attinenti alle
arti e discipline naturologiche o bio-naturali, previ-
sti nei rispettivi ambiti territoriali.
Art. 11
(Norma di salvaguardia)
1. Gli operatori che, all’entrata in vigore della
presente  legge,  abbiano  completato  un  ciclo
formativo completo rispondente ai contenuti didat-
tici  ed  agli  standard  qualitativi  definiti  ai  sensi
dell’articolo 7, comma 3, e che abbiano documen-
tato  l’esercizio  dell’attività,  possono  richiedere
l’iscrizione nella competente sezione del registro
regionale, acquisito il parere favorevole del Co-
mitato.
Art. 12
(Forme di intervento regionale)
1. La Regione favorisce le forme associative tra
i naturologi e gli operatori in discipline bio-naturali
anche attraverso la valorizzazione degli aspetti
peculiari di ciascuna disciplina.
2. La previsione negli statuti o negli atti costi-
tutivi delle associazioni di naturologi e di operatori
in discipline bio-naturali, di norme che dispongano
forme  di  controllo,  regole  comporta-mentali  ed
azioni disciplinari interne a garanzia del corretto
svolgimento dell’attività da parte dei propri asso-
ciati è considerata requisito per l’accesso prefe-
renziale ai contributi erogati dalla Regione.
Art. 13
(Norma finanziaria)
1. Per le spese relative al funzionamento del
Comitato si provvede con le somme appositamen-
te stanziate nel bilancio di previsione per l’eserci-
zio 2006 e successivi.
2. All’autorizzazione delle altre spese previste
dai  precedenti  articoli  si  provvederà  con  legge
successiva.
Art. 14
(Norme transitorie)
1. I professionisti e gli enti di formazione già
accreditati, da almeno un anno dall’entrata in vigo-
re  della  presente  legge,  presso  le  associazioni
operanti nel territorio della regione e che abbiano iREGIONE  MARCHE — 11 — CONSIGLIO REGIONALE
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VIII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI
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requisiti per essere ammessi al Comitato di co-
ordinamento di cui all’articolo 4, comma 1, potran-
no richiedere di diritto l’iscrizione ai registri regio-
nali  di  cui  agli  articoli  7  e  8,  entro  centottanta
giorni dall’istituzione dei registri stessi.